PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, assumono la denominazione di «Ordini professionali delle professioni sanitarie infermieristiche».
      2. Presso l'Ordine delle professioni sanitarie infermieristiche sono tenuti l'albo della professione sanitaria di infermiere e l'albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico, ai quali si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia.
      3. I Collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «Ordini professionali della professione sanitaria di ostetrica».
      4. Presso l'Ordine della professione sanitaria di ostetrica è istituito l'albo delle ostetriche cui si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia.
      5. Le spese per l'assunzione delle nuove denominazioni e ogni altra spesa relativa al funzionamento degli Ordini e alla tenuta degli albi di cui alla presente legge sono poste a totale carico degli iscritti.